Azione diretta del terzo trasportato
In caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi ha azione diretta per il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo
Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 35318/2022
FATTI DI CAUSA
Carlo Rizzi e i figli Renzo e Giovanna Rizzi agirono ex art. 141 del
Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) per il
risarcimento dei danni patiti per il decesso di Ernesta Piccolotti (moglie
del primo e madre degli altri due), avvenuto a seguito di un incidente
stradale verificatosi mentre la stessa si trovava trasportata a bordo
dell’autovettura di proprietà di Carlo Rizzi e condotta dallo stesso, che
era sbandata e uscita di strada.
Gli attori convennero in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. (poi
UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), che assicurava la responsabilità civile
del veicolo del Rizzi, chiedendo, in favore del medesimo Rizzi, il
risarcimento del danno dallo stesso subito iure proprio per la perdita
della relazione con la defunta e, altresì, in favore di tutti gli attori, il
risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale patito dalla
Piccolotti.
Il Tribunale di Milano condannò la società convenuta al
risarcimento del danno subito iure proprio da Carlo Rizzi (liquidandolo
in 180.000,00 euro, tenuto conto del concorso di colpa della vittima
per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza); rigettò, invece, la
domanda di risarcimento del danno richiesto iure hereditatis, rilevando
che la morte della Piccolotti era sopravvenuta a brevissima distanza di
tempo dal sinistro.
La UnipolSai impugnò la sentenza contestando l’applicabilità
dell’art. 141 C.d.A. e, a monte, la risarcibilità del danno in favore del
conducente responsabile del sinistro.
La Corte di Appello ha accolto il gravame rilevando che:
il Tribunale aveva «disposto il risarcimento per la perdita del
rapporto coniugale in favore del conducente responsabile
dell’incidente», senza tener conto che «il conducente è escluso, dall’art.
129, da ogni procedura di risarcimento disciplinata dal Codice delle
assicurazioni»;
«nel caso in esame la responsabilità del conducente Carlo Rizzi
[era] conclamata e risulta[va] pacificamente dai documenti prodotti
dalle parti, principalmente dal rapporto della Polizia Giudiziaria, dal
quale emerge[va] che il Rizzi [aveva] ammesso di aver perso
improvvisamente il controllo dell’autovettura [...], andando a sbattere
violentemente contro il guard-rail e cagionando così la morte della
propria moglie, trasportata sull’auto da lui guidata»;
«in secondo luogo», il Tribunale non aveva tenuto conto della
natura eccezionale della norma contenuta nell’art. 141 CdA (la cui ratio
«è quella di agevolare il terzo trasportato, il quale ha diritto di essere
indennizzato dall’assicuratore del vettore, senza dover svolgere
dispendiose ricerche per stabilire a quale dei conducenti coinvolti ed in
quale misura la responsabilità è addebitabile»), che «non può trovare
applicazione nelle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento
di altri veicoli diversi da quello del vettore», come nel caso di specie,
in cui il veicolo coinvolto era «soltanto quello guidato dal Rizzi» e non
era «ipotizzabile la responsabilità di altri conducenti e quindi di altre
assicurazioni», risultando pertanto escluso il presupposto dell’azione,
«ossia la pluralità di assicuratori che devono rispondere dello stesso
sinistro a titolo di RCA».
Ha proposto ricorso per cassazione Carlo Rizzi, affidandosi a
cinque motivi.
Ha resistito, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a..
All’esito della pubblica udienza del 28.9.2021, la Terza Sezione
Civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria n. 40885/21 con
cui ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
Fissata l’odierna udienza pubblica, il P.M. ha rassegnato
conclusioni scritte con cui ha richiesto il rigetto del ricorso.
La UnipolSai ha depositato memoria (altre memorie erano state
depositate, da entrambe le parti, in vista della p.u. del 28.9.2021).
Il difensore della controricorrente ha formulato istanza per la
discussione orale, ex art. 23, comma 8 bis D.L. n. 137/2020 convertito
con l. n. 176 del 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I MOTIVI DI RICORSO
1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione
dell’art. 141 CdA, nella parte in cui la Corte ha negato l’applicazione
della norma in relazione a fattispecie di sinistro automobilistico
verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, ponendosi
in contrasto con recente giurisprudenza della Corte di legittimità (Ord.
n. 16477/2017), che ne ha invece confermato l’applicazione
indipendentemente dal numero e dall’identificazione dei veicoli
coinvolti».
1.1. Il Rizzi evidenzia che, alla luce del richiamato precedente di
legittimità, la speciale forma di tutela prevista dall’art. 141 CdA non
richiede la necessaria presenza di almeno due veicoli, atteso che «la
formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e
di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso
fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie,
che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più
automezzi»; aggiunge che, anche a fronte della giurisprudenza della
CGUE, «la vittima trasportata ha [...] sempre e comunque diritto al
risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità,
non derivando particolari problemi dal fatto che il danneggiato sia al
contempo proprietario del veicolo».
2. Col secondo motivo, viene dedotta «violazione e falsa
applicazione dell’art. 141 CdA per avere la Corte d’Appello interpretato
la norma in senso difforme ai principi espressi dalla Corte di legittimità
e dal diritto dell’Unione Europea in materia di prevalenza della qualità
di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicurato-
responsabile».
2.1. Richiamate le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea del
30.12.1983 (n. 84/5/CEE) e del 14.5.1990 (n. 90/232/CEE), nonché le
sentenze della CGUE 30.6.2005, C-537/03, Candolin e 1.12.2011, C-
442/10, Churcill Insurance Company, il ricorrente illustra il contenuto
dell’ordinanza n. 1269/1218 di questa Corte, evidenziando come la
stessa abbia affermato che, nel sistema del diritto dell’Unione Europea,
la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di
assicurato-responsabile, con la conseguenza che, allorché tali qualità
si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda
e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito
dalla compagnia assicuratrice alla stregua di qualsiasi altro passeggero
vittima dell’incidente; da ciò conseguendo che nei confronti
dell’assicurato proprietario non può essere esercitata l’azione di
regresso allorché egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto
che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui
conseguito per effetto del risarcimento; tanto premesso, rileva che
«tali condivisibili argomentazioni sono idonee e sufficienti a
delegittimare l’aprioristica pretermissione del diritto al risarcimento in
favore del danneggiato congiunto della trasportata deceduta, che
agisca ai sensi dell’art. 141 CdA, sol per il fatto d’essere conducente
mero, senza che la sua responsabilità sia stata compiutamente
accertata in conseguenza di espressa e specifica domanda di
accertamento formulata - laddove ritenuta ammissibile - nello stesso o
in separato giudizio di rivalsa/regresso».
3. Col terzo motivo, il Rizzi denuncia «violazione dell’art. 99 c.p.c.
per violazione della domanda e dell’art. 112 c.p.c. per mancanza di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; error in procedendo; vizio
di ultrapetizione-extrapetizione, per avere la Corte statuito sulla
responsabilità in assenza di alcuna domanda di accertamento della
stessa, nonché, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in
relazione al contenuto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell’art. 141 CdA,
per avere la Corte di Appello negato l’applicazione di quest’ultimo
conseguentemente ad un giudizio di responsabilità in fattispecie nella
quale è escluso l’accertamento, in mancanza di espressa azione di
rivalsa/regresso verso il responsabile civile coobbligato solidale da
parte dell’assicurazione convenuta».
3.1. Premesso che la domanda di risarcimento proposta dai Rizzi
era «dichiaratamente fondata sull’art. 141 Codice delle Assicurazioni»,
il ricorrente deduce che la UnipolSai aveva eccepito l’inammissibilità,
per carenza di legittimazione, della domanda di risarcimento iure
proprio e l’infondatezza di quella avanzata iure hereditatis e, in via
subordinata la riduzione del quantum, senza tuttavia formulare «alcuna
domanda di accertamento della responsabilità nella causazione del
sinistro, essendosi al riguardo espressamente riservata di agire in
rivalsa e/o regresso nei confronti del responsabile civile»; tanto
rilevato, assume che deve «escludersi che l’assicurazione potesse
formulare eccezione di riduzione ai sensi dell’art. 1227 co. 1 c.c. e
tantomeno ammettersi che la Corte d’Appello potesse esaminare
d’ufficio l’incidenza causale del comportamento del creditore»;
aggiunge che «ancorché la responsabilità del conducente fosse stata
dedotta come mera difesa, l’indagine officiosa dell’incidenza causale
del comportamento colposo del conducente, seppur teoricamente
ammissibile ai sensi dell’art. 1227 c.c., benché preclusa in quanto
applicabile unicamente nel rapporto fra danneggiante e danneggiato in
riferimento ad un’obbligazione ex delicto, restava in ogni caso preclusa
per diretta conseguenza del contenuto normativo dell’art. 2055 c.c.,
poiché l’assicuratrice non ha agito in regresso verso condebitrice
solidale»; evidenzia comunque che, «a monte», si pone la «radicale
preclusione derivante dall’art. 141 CdA, che prescinde
dall’accertamento della responsabilità»; di talché, «che quella
dell’assicurazione fosse un’eccezione o che fosse una mera difesa
l’effetto non cambia: il giudice non può procedere ad alcuna delibazione
sulla colpa del danneggiato-conducente allorché la domanda principale
è basata su uno schema (quello dell’art. 141 CdA), che prescinde
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti»; conclude che,
«affinché la Corte d’Appello potesse esprimere un giudizio sulla
responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, era
necessario che l’assicurazione convenuta avesse chiamato in garanzia
il conducente, per ivi far valere l’esclusiva o concorrente responsabilità
nella causazione del sinistro e per sentirlo condannare a manlevarla
pro quota di quanto dovuto al danneggiato, formula[nd]o all’uopo
specifica domanda di accertamento nei confronti del soggetto che la
stessa aveva indicato come civilmente responsabile».
4. Il quarto motivo denuncia «violazione e falsa applicazione 141
CdA nella parte in cui la Corte di Appello ha espresso giudizio sulla
responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro», e ciò
benché lo schema dell’art. 141 CdA escluda «qualsivoglia valutazione
sulla condotta di guida di qualsivoglia conducente».
5. Col quinto motivo, il Rizzi lamenta «violazione e falsa
applicazione dell’art. 129 CdA, per avere la Corte di Appello: a) fatto
applicazione di norma che dispone l’esclusione del diritto al
risarcimento per titolo di responsabilità a fattispecie di risarcimento che
prescinde dalla responsabilità; b) fatto applicazione di norma che
presuppone accertamento di responsabilità a fattispecie che prescinde
dall’accertamento di responsabilità; c) derivato dalla norma effetto
preclusivo al risarcimento nei confronti del conducente mero».
5.1. Assume il ricorrente che «il vizio denunciato consiste nell’aver
sussunto la fattispecie concreta entro una norma non pertinente,
perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro;
nonché nell’erronea deduzione delle conseguenze derivanti dalla sua
applicazione»; e ciò in quanto «l’art. 129 CdA riferisce di esclusione dei
benefici derivanti dal contratto di assicurazione (risarcimento) al
conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre l’art. 141 CdA
riferisce di diritto al risarcimento ... a prescindere dall’accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
L’ORDINANZA INTERLOCUTORIA E I TERMINI
DEL SUPPOSTO CONTRASTO
6. L’ordinanza interlocutoria n. 40885/2021 ha rilevato che il
ricorso pone la questione della «applicabilità dell’art. 141 cod. ass.
(anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi
da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta»,
evidenziando l’esistenza di un contrasto interno alla giurisprudenza
della Terza Sezione civile e - «comunque» - di una questione di
massima di particolare importanza tale da giustificare l’intervento delle
Sezioni Unite.
Il contrasto è stato individuato fra un primo orientamento
affermato da Cass. n. 16477/2017 e uno successivo espresso da Cass.
n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021.
6.1. La prima pronuncia (ord. n. 16477/2017) - relativa ad una
vicenda in cui l’attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come
trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla
sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto - ha
formulato il seguente principio di diritto: «la persona trasportata su un
veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro
stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai
sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno
scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non
identificato».
La Corte ha dichiarato di privilegiare una «interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la
legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle
responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa
identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per
privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per
motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter
esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del
vettore»; ha aggiunto (a pag. 10) che, «a ben guardare, la formula
normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un
danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito,
ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo
stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi.
Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo
assicurato scolora sullo sfondo».
6.2. La seconda pronuncia (sent. n. 25033/2019), che ha escluso
l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che
aveva subito una brusca caduta al suolo, risulta così massimata: «ai
sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona
trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa
di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro
soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di
un urto materiale, ulteriori veicoli».
La Corte ha ritenuto che «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli
sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi,
invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa
destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di
sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054,
comma 2) cod. civ.» (come nell’ipotesi «in cui il mezzo tagli la strada
ad un altro ed il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione,
esca fuori strada, cagionando danni al trasportato», oppure nel «caso
di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli
altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente
impatto contro il guard-rail»).
Ha spiegato la Corte che depongono in tal senso sia un argomento
letterale (ossia il fatto che l’art. 141, comma 1 cod. ass. consenta
l’esercizio dell’azione diretta “a prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”) che un
argomento di natura teleologica (essendo la norma finalizzata a non
ritardare il risarcimento al trasportato per la necessità di individuare le
responsabilità nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli e,
quindi, a soddisfare un’esigenza che non ricorre quando il veicolo
coinvolto sia solo quello in cui viaggiava il danneggiato).
6.3. La pronuncia più recente (sent. n. 17963/2021) è stata così
massimata: «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli,
l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato
di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base
della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del
danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso
fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del
conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori
naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale
norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti
coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale
ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato
danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio
veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo
quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a
proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141,
spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente
all'esimente del caso fortuito».
La Corte (che, nel caso, ha escluso il ricorso all’azione diretta in
favore del passeggero trasportato a bordo di una vettura che era uscita
di strada a seguito della perdita di controllo da parte del conducente)
ha evidenziato - fra l’altro - che «l’esigenza di tutela rafforzata» del
trasportato posta alla base dell’art. 141 cod. ass. «emerge solo in
presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in
questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti
dell’assicurazione del vettore «a prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro», salvo il limite del
«sinistro cagionato da caso fortuito», mentre «nel caso di sinistro nel
quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato
l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di
danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti
dall’art. 141», dato che, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ. il
danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità,
alla stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore
provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è
previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art.
141». Ha concluso che l’«azione spettante al trasportato, per il danno
cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli
coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall’art. 144
nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile».
7. La lettura delle pronunce richiamate dall’ordinanza
interlocutoria non evidenzia il dedotto contrasto interpretativo in
termini netti ed univoci.
Invero, un siffatto contrasto fra la pronuncia più remota e le due
successive non è apprezzabile sulla base dei principi di diritto espressi,
dato che anche Cass. n. 16477/2017 sembra riconoscere la necessità
del coinvolgimento di almeno due veicoli, ancorché uno di essi sia
risultato non assicurato o non identificato, e soltanto in un passaggio
della motivazione (quello a pag. 10) afferma che la norma non esige
che il danno si sia verificato «a seguito di uno scontro tra due o più
automezzi» e che «la necessità che esista un secondo veicolo
assicurato scolora sullo sfondo».
Va tuttavia considerato che la circostanza che “scolora” sullo
sfondo non è propriamente che vi sia o meno un secondo veicolo, ma
che questo sia assicurato (in coerenza con il tenore del principio di
diritto formulato a pag. 11) e - per altro verso - che l’ordinanza non
esclude chiaramente che sia comunque necessario, se non lo scontro,
almeno il coinvolgimento di un altro mezzo; anzi, svolge - di seguito -
considerazioni che parrebbero deporre in tal senso, laddove afferma
che il trasportato ha diritto «ad ottenere prontamente il risarcimento,
agendo nei confronti del soggetto a lui comunque noto (la compagnia
di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né
attendere l’accertamento delle relative responsabilità, né tanto meno
dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo
investitore», aggiungendo che «questa previsione è idonea a coprire
una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto prevalente
l’interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con un veicolo
che non si ferma e che quindi è necessario ricercare per risalire ai dati
della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che è
privo di assicurazione)».
E non va sottaciuto che la stessa Cass. n. 25033/2019 (che, come
si è visto, ha affermato la necessità che nel sinistro siano coinvolti
almeno due veicoli, «pur in mancanza di un urto materiale») richiama
fra i precedenti conformi proprio Cass. n. 16477/2017, leggendo il
passaggio in cui si reputa non necessario uno “scontro” come
affermativo della sufficienza del coinvolgimento di un altro mezzo.
Sulla questione rimessa a queste Sezioni Unite (individuata
nell’applicabilità, o meno, dell’art. 141 cod. ass. anche in caso di
sinistro nel quale non risultano coinvolti veicoli diversi da quello sul
quale viaggiava il passeggero danneggiato) sussiste piuttosto una
diversità di “accenti” in seno alle pronunce richiamate, determinata
anche dalle specificità dei casi trattati; il che vale sicuramente a
configurare gli estremi di una questione di massima di particolare
importanza (come, peraltro, ritenuto dalla stessa ordinanza
interlocutoria, che ha rimesso gli atti al Primo Presidente anche sotto
tale profilo).
NON PREDICABILITA’ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
IN FAVORE DEL RESPONSABILE UNICO DEL SINISTRO
8. Come si è visto, la decisione impugnata è basata su due distinte
rationes decidendi, ossia sul preliminare rilievo che il Rizzi, quale
conducente del veicolo e accertato unico responsabile del sinistro, non
può godere dei vantaggi dell’assicurazione (ex art. 129 cod. ass.) e
sull’ulteriore rilievo («in secondo luogo») che la norma eccezionale di
cui all’art. 141 cod. ass. non può trovare applicazione in caso di sinistro
verificatosi senza il coinvolgimento di veicoli diversi da quello del
vettore; il tutto sulla premessa dell’accertamento - in fatto - che «nel
caso in esame il veicolo coinvolto è soltanto quello guidato dal Rizzi e
non è ipotizzabile la responsabilità di altri conducenti», considerato che
il Rizzi ha «ammesso di aver perso improvvisamente il controllo
dell’autovettura sul tratto autostradale [...], andando a sbattere
violentemente contro il guard-rail e cagionando così la morte della
propria moglie, trasportata sull’auto da lui guidata».
Delle due rationes - entrambe impugnate dal ricorrente - riveste
natura preliminare e assorbente (in linea con l’ordine seguito dalla
Corte territoriale) quella relativa alla stessa configurabilità della tutela
assicurativa in favore del conducente responsabile del sinistro, che
rimanda, in termini più generali, alla possibilità che il responsabile di
un illecito possa ottenere il risarcimento del danno che si è
“autoprodotto” (tale, nello specifico, è il danno patito in proprio dal
Rizzi per la perdita della relazione con la moglie deceduta nel sinistro
che egli stesso ha provocato).
La previsione dell’art. 129 cod. ass. (secondo cui «non è
considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di
assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile
del sinistro») costituisce corollario del principio generale, sotteso
all’intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che
l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli
stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile
quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass.
n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994); principio ‘scolpito’ nella norma
cardine dell’art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia
provocato “ad altri” e onera del risarcimento l’autore del danno, inteso
come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato; principio,
infine, ribadito dall’art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE del
16.9.2009.
Tanto premesso e rilevato che - come esattamente evidenziato dal
P.M. - l’accertamento della Corte di merito circa l’esclusiva
responsabilità del Rizzi nella determinazione del sinistro non è stato
specificamente censurato, deve ritenersi che la pretesa risarcitoria
coltivata dall’odierno ricorrente difetti del necessario e ineludibile
presupposto della sua astratta risarcibilità.
Né può ritenersi che il Rizzi possa superare tale radicale
impedimento “soggettivo” invocando l’applicabilità della tutela prevista
dall’art. 141 cod. ass. in favore del trasportato, assimilando pertanto
la sua posizione a quella della vittima primaria; e ciò sull’implicito
presupposto che il prossimo congiunto del trasportato deceduto possa
far valere, per conseguire il risarcimento del danno patito in proprio,
l’azione che sarebbe spettata al predetto trasportato nei confronti
dell’assicuratore del vettore, giovandosi altresì della possibilità di
prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro; un assunto siffatto è del tutto inaccettabile,
in quanto pretermette il dato fondamentale dell’essere stato l’attore
autore esclusivo dell’illecito; il che - come detto - esclude in radice la
predicabilità della sua pretesa risarcitoria.
Tanto basta per ritenere infondate le censure che contestano la
ritenuta insussistenza della copertura assicurativa del danno lamentato
dal Rizzi e per confermare, pertanto, l’esito dell’integrale rigetto della
richiesta risarcitoria cui è pervenuta la sentenza impugnata, con
assorbimento di ogni altro profilo di censura.
9. Passando ora al tema che ha indotto la Terza Sezione civile ad
investire le Sezioni Unite della questione dell’ambito operativo dell’art.
141 cod. ass., ritiene il Collegio che ne sia comunque opportuno
l’esame, in quanto sia l’ordinanza interlocutoria che la relazione svolta
dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte hanno evidenziato
l’esistenza di rilevanti dubbi interpretativi, tali da configurare -quanto
meno- una questione di massima di particolare importanza; e anche il
Procuratore Generale ha evidenziato, nella sua requisitoria, diversi
profili problematici, richiedendo espressamente a queste Sezioni Unite
di dare continuità a taluni degli indirizzi emersi nella giurisprudenza di
legittimità.
L’ART. 141 COD. ASS.
10. Così recita l’art. 141 cod. ass. («risarcimento del terzo
trasportato»):
«1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno
subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale
minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a
prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo
al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista
dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata
nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il
danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui
all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può
intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione
del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha
diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo
150».
10.1. L’art. 141 cod. ass. ha introdotto nell’ordinamento un’azione
diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti
dell’assicuratore del vettore (tranne che nell’ipotesi di sinistro
cagionato da caso fortuito), che è così strutturata:
il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista
dall’articolo 148 «nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale era a bordo al momento del sinistro» ed esercita «l’azione
diretta» nei confronti della medesima impresa «nei termini di cui
all’articolo 145»;
il danno viene risarcito dall’assicuratrice del vettore «a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro»;
il risarcimento è liquidato «entro il massimale minimo di legge» e
«fermo restando quanto previsto all’articolo 140» (che pone il criterio
della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di
supero del massimale);
è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, «il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo»;
l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire
nel giudizio e può estromettere (rectius: può chiedere che venga
estromessa) l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato;
l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto
di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile
civile.
10.2. Come emerge chiaramente dal complesso delle anzidette
disposizioni, il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgimento,
in prima battuta, dell’impresa assicuratrice del vettore, che procede
alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di
legge e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei
conducenti coinvolti; solo in seconda battuta è prevista la possibilità,
per l’impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei
confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale
sede che si dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità dei
conducenti coinvolti); meramente eventuale è l’intervento
dell’assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente
all’esercizio dell’azione diretta, con riconoscimento della responsabilità
del proprio assicurato ed estromissione dell’assicuratore del vettore;
parimenti eventuale è l’ulteriore azione del danneggiato per il
risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale
minimo di legge) nei confronti dell’impresa del responsabile civile
coperto da un massimale superiore a quello minimo.
11. E’ noto che la disciplina è stata oggetto di interventi della Corte
costituzionale, che ha ritenuto manifestamente inammissibili i dubbi di
costituzionalità sollevati da più parti (sull’assunto che, prevedendo
l’azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del
vettore, il legislatore avrebbe escluso il trasportato dalla possibilità di
agire nei confronti del vero responsabile del danno), affermando che i
giudici rimettenti non avevano «adempiuto l'obbligo di ricercare
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione
del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo,
senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal
rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del
fatto dannoso» e rilevando che «tale interpretazione delle norme
impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di
costituzionalità» (Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n.
440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009).
Una tale lettura consente di ritenere assodato che la previsione
dell’art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma
costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle
tradizionali azioni già previste dall’ordinamento in favore del
passeggero danneggiato, ossia l’azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. -
concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto
in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) -
e quella prevista dall’art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall’art. 18 l.
n. 990/1969) nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile
civile.
12. Lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione
del trasportato vittima di un sinistro stradale; scopo che il legislatore
ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente
individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista
dall’art. 2054, comma primo, c.c., l’onere della prova gravante sul
danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato
a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in
conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo
assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità
di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come
“contropartita” il contenimento dell’obbligazione dell’assicuratore del
vettore entro il massimale di legge, quand’anche il contratto fosse stato
stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L’ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:
- o ricorrere all’azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi
dell’alleggerimento dell’onere probatorio, ma esponendosi al rischio di
insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una
successiva domanda di risarcimento dell’eventuale maggior danno nei
confronti dell’assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un
massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l’ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass.,
beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma
esponendosi al rischio che l’assicuratore del vettore riesca a dimostrare
l’esclusiva responsabilità d’un terzo nella causazione del sinistro; e in
ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i
conducenti coinvolti, dovendo sopportare l’allungamento dei tempi
processuali conseguente alla necessità di accertamento delle
responsabilità.
12.1. Va comunque ricordato che il giudice di merito, nel
qualificare la domanda ai sensi dell’art. 141 cod. ass. piuttosto che ai
sensi dell’art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la
qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa
richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a
fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti
degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l’accertata
insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 141 cod. ass. (ad es.,
per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella
causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda,
se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto
richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l’attore
abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto
meno in via subordinata.
IL PRINCIPIO “VULNERATUS ANTE OMNIA REFICIENDUS”
13. Va chiarito che, in relazione alla questione sottoposta
all’esame delle Sezioni Unite, risulta privo di specifica rilevanza il
richiamo al principio di matrice euro-unitaria “vulneratus ante omnia
reficiendus”, pure spesso invocato, sia in dottrina che in ambito
giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 16181/2015 e Cass. n. 16477/2017) a
proposito dell’azione diretta ex art. 141 cod. ass..
E’ noto che tale principio è stato elaborato con riguardo alla
giurisprudenza comunitaria (segnatamente, CGUE 30.6.2005, C-
537/2003, Candolin; CGUE 19.4.2007, C-356/05, Farrell; CGUE
1.12.2011, C-442/2010, Churchill Insurance Company) sviluppatasi in
relazione alle direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile
conseguente a circolazione stradale (direttive del Consiglio
72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE e direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/26/CE e 2005/14/CE, successivamente
codificate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2009/103/CE).
Una siffatta giurisprudenza si è preoccupata di sostenere la
necessità che la copertura assicurativa garantisca ampia ed effettiva
tutela risarcitoria al passeggero coinvolto in un sinistro stradale; al
riguardo, ha affermato - fra l’altro - che l’obiettivo della normativa
comunitaria «consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per
gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un
incidente causato da un veicolo di essere risarciti» e che,
conseguentemente, le norme interne dei singoli Stati «non possono
privare le dette disposizioni del loro effetto utile», ad esempio negando
al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione
obbligatoria per gli autoveicoli o limitando tale diritto «in misura
sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del
passeggero stesso nella realizzazione del danno», risultando peraltro
«irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del
veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente», giacché «la
posizione giuridica del proprietario che si trovava a bordo del medesimo
al momento del sinistro, non come conducente, bensì come
passeggero» dev’essere «assimilata a quella di qualsiasi altro
passeggero vittima dell’incidente» (sentenza Candolin); ha precisato
altresì che le norme comunitarie che disciplinano l’assicurazione
obbligatoria della r.c. auto devono essere interpretate nel senso che
«ostano a una normativa nazionale la quale produca l’effetto di
escludere in modo automatico l’obbligo in capo all’assicuratore di
risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia
stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza
assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento
dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato
a tale conducente il permesso di guidarlo», a nulla rilevando che essa
sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo
non era assicurata (sentenza Churchill).
Il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” (che
evidentemente non può essere invocato -come pretende il Rizzi- dal
conducente responsabile del sinistro per l’ovvia ragione che questi è il
vulnerans e non il vulneratus) vale, dunque, a sintetizzare la scelta
della normativa e della giurisprudenza euro-unitarie di accedere ad una
nozione lata di passeggero (tale da ricomprendere anche il proprietario
che, al momento del sinistro, si trovi a bordo del mezzo in qualità di
trasportato) e di risolvere l’eventuale conflitto fra la posizione di
passeggero/vittima del sinistro e quella di assicurato/responsabile che
si vengano a cumulare nello stesso soggetto privilegiando la qualità di
vittima-avente diritto al risarcimento; e ciò al fine di impedire che le
normative nazionali privino del loro effetto utile quella euro-unitaria
volta a garantire il risarcimento a tutti i passeggeri danneggiati in un
incidente stradale.
Tanto rilevato, deve ritenersi che il principio in questione sia solo
latamente pertinente (quale espressione di un indubbio favor victimae)
alla questione rimessa alle Sezioni Unite, che non attiene
all’individuazione dei soggetti da risarcire e non postula la necessità di
delimitare l’area dei passeggeri aventi diritto alla copertura
assicurativa, ma concerne il diverso profilo dello strumento utilizzabile
per conseguire una tutela risarcitoria che è pacificamente presupposta;
la questione non investe dunque l’an della tutela risarcitoria, bensì il
quomodo, ossia la possibilità per il trasportato danneggiato di agire in
ogni caso, sempre e comunque, mediante l’azione ex art. 141 cod. ass.,
anche in ipotesi di sinistro che abbia visto coinvolto il solo veicolo del
vettore.
Va dunque escluso che il richiamo a tale principio possa risultare
decisivo ai fini ermeneutici, onde individuare le condizioni di
accessibilità all’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass. e, in
particolare, ai fini della soluzione della questione in esame, che - come
detto - non mette in discussione il diritto al risarcimento del trasportato
danneggiato, ma attiene esclusivamente all’individuazione delle
modalità per pervenire alla liquidazione del risarcimento nel caso in cui
nel sinistro non siano coinvolti due o più veicoli (se l’azione diretta nei
confronti dell’assicuratore del vettore oppure quella di cui all’art. 144
cod. ass., anch’essa diretta, ma nei confronti dell’assicuratore del
responsabile civile, salve sempre quelle ordinarie previste dal codice
civile).
LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE RIMESSA
14. Può, a questo punto, darsi risposta alla specifica questione
rimessa alle Sezioni Unite: ossia se il sistema delineato dall’art. 141
cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due
veicoli o se l’azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che
nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il
passeggero danneggiato.
Ritiene il Collegio che la seconda possibilità debba essere esclusa
e che l’azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di
almeno due veicoli. E ciò alla luce di una interpretazione dell’art. 141
che - come prescritto dall’art. 12 preleggi - deve tener conto del
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della
intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua
volta - a “illuminarlo” e a definirne la portata), nell’ambito di una lettura
che abbia presente la complessiva struttura dell’articolo e che colga la
logica interna e l’interdipendenza fra le sue disposizioni.
14.1. Va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile
costituito dall’espressione «a prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove
l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia
avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più
veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che
abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.
Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile
sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur
riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione
anche in caso di unico veicolo.
14.2. Come si è visto, l’intero “meccanismo” disegnato dall’art.
141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese
assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima
delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla
base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno
causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della
diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile)
civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell’assicuratore del
responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio
assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione
dell’assicuratrice del vettore).
L’interazione fra l’assicuratore che anticipa il risarcimento e quello
destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del
primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi
che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto
un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del
vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe
ragion d’essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di
accertamento del danno causalmente correlato all’incidente e quella
successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un
inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del
normale ordine delle questioni da decidere.
L’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo
coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura
“abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato
letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto -
l’intero meccanismo dell’anticipazione/rivalsa che (come spiegato al
punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha
inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l’esigenza di
agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e
quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante
del conducente responsabile.
Non appare dunque condivisibile l’assunto secondo cui il
riferimento contenuto nell’art. 141 cod. ass. a due diversi enti
assicurativi andrebbe letto come semplicemente descrittivo della
normalità dei casi (assunto che trova un aggancio in un passaggio di
Cass. n. 16477/2017, a pag. 9, che non concerne tuttavia l’ipotesi del
sinistro coinvolgente un unico mezzo, bensì quella in cui, oltre al veicolo
vettore, sia «coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da
copertura assicurativa»); invero, l’estensione dell’azione diretta del
trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore all’ipotesi di
sinistro coinvolgente un unico veicolo potrebbe avvenire solo a costo di
una inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali e -
soprattutto- della logica interna allo strumento ideato dal legislatore
per soddisfare l’esigenza di tutela rafforzata del trasportato
danneggiato.
14.3. Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell’azione
ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell’unico veicolo
coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale
che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da
ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto
avviene nell’ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si
tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di
anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
15. Quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di
operatività dell’art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto
affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno
scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento
nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare
di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che
costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di
emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri.
Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile
responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti
assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel
meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte
dell’impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei
confronti dell’assicuratore del responsabile che - come si è detto -
costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso
rafforzare la tutela del danneggiato.
16. In linea con quanto affermato al punto precedente, deve
ritenersi altresì che l’art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso
in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di
copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e
come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio
secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi
dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato
a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle
condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo
del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa
può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283,
commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005».
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti
assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che
consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa
delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere
tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
17. Per completezza di esame e per dare seguito a una espressa
sollecitazione del P.G. (a pagg. 4 e 5 della requisitoria scritta), deve
rimarcarsi che l’art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del
terzo trasportato”) disciplina un’azione di carattere eccezionale che non
è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente
previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato
danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai
congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro.
In tal senso si è espressa Cass. n. 14388/2019 (anche con
richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che «la norma si presti
ad una interpretazione estensiva o ad un’applicazione analogica a casi
diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza
del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello [... di] danni
subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato,
deceduto in conseguenza del sinistro».
Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del
trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è
danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest’ultimo non
appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate
tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento
della disciplina dell’art. 141 cod. ass..
A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno
(terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso
trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e
di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso,
infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato
in capo al trasportato e la norma eccezionale dell’art. 141 cod. ass. può
trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non
consentita) interpretazione analogica.
LA SALVEZZA DELL’IPOTESI DI SINISTRO
CAGIONATO DA CASO FORTUITO
18. L’esame della previsione dell’art. 141 cod. ass. non può
prescindere da una presa di posizione sulla questione della portata
dell’incipit del primo comma, che fa espressamente «salva l’ipotesi di
sinistro cagionato da caso fortuito», escludendo in radice l’operatività
dell’azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l’appunto, gli
estremi del caso fortuito.
Si tratta, in effetti, di un tema centrale, che non rimane “esterno”
rispetto alla restante disciplina dell’azione diretta, ma è suscettibile di
incidere sulla stessa ricostruzione del sistema in funzione della
necessità di coordinare la lettura dell’incipit con quella del successivo
inciso «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
18.1. Al riguardo, la giurisprudenza della Terza Sezione civile di
questa Corte ha espresso due orientamenti contrastanti: il primo
include nel caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente del
veicolo antagonista a quello del vettore; il secondo esclude recisamente
tale possibilità e sostiene che il fortuito si identifica con l’incidenza di
fattori naturali e umani estranei alla circolazione.
18.1.1. Invero, Cass. n. 4147/2019 (seguita da Cass. n.
14388/2019, non massimata) ha ritenuto che la nozione di caso
fortuito adottata dall’art. 141 cod. ass. non sia diversa da quella
consolidata in altri settori del diritto e ha affermato che il caso fortuito,
inteso nel suo significato giuridico, aggiunge alle cause naturali «le
condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l’autonomia e
l’imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa “assorbente”,
ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti»; tanto
premesso, ha escluso che il concetto di caso fortuito «sia “tradotto” e
ridotto più avanti nel comma, con l’inciso “a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro», nel senso di escludere rilevanza alla condotta del
conducente del veicolo antagonista a quello del vettore; ha assunto,
infatti, che tale inciso «non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di
un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito», bensì «a un
profilo processuale, l’accertamento della responsabilità dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro» e ha aggiunto che l’accertamento
relativo al profilo sostanziale precede giuridicamente e logicamente
quello del profilo processuale; tanto premesso, ha affermato che nel
giudizio ex art. 141 cod. ass., l’assicuratore del vettore è onerato della
prova del fortuito, ossia che il sinistro abbia avuto causa esclusiva in
un evento naturale o nella condotta dell’altro conducente o nella
condotta del trasportato, e che soltanto ove tale prova fallisca ed
emerga una situazione di corresponsabilità, si dovrà procedere alla
liquidazione del danno al trasportato a prescindere dall’accertamento
della responsabilità (o del grado di responsabilità) dei conducenti; in
altri termini, ha sostenuto che «l’art. 141 cod. ass. [...] richiede che il
vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della
condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an
della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la
misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo
comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva
eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri
corresponsabili della causazione del sinistro».
18.1.2. Per contro, in dichiarato dissenso rispetto a tale
ricostruzione, Cass. n. 17963/2021 ha sostenuto che il «caso fortuito
[...], in un giudizio in cui si prescinde dall’accertamento delle
responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta
dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e
deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei
alla circolazione di altro veicolo»; e ciò in quanto «l’azione prevista
dall’art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» (tale esito essendo
configurabile «solo nel caso in cui l’impresa di assicurazione del
responsabile civile, intervenendo nel giudizio estrometta l’impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato»); ha rimarcato che «l’art. 141 delimita il giudizio di
responsabilità alla mancanza di fortuito» e aggiunge che «estenderlo
invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo
antagonista significherebbe limitare l’azione del trasportato ai soli casi
di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la
conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai
sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod.
assicurazioni».
18.2. Ritiene il Collegio che il primo orientamento non possa
essere condiviso.
Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione
giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell’ambito
dell’ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1°
comma dell’art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della
ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso
fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un
preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del
vettore.
L’incipit «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non
può che essere letto in correlazione con l’inciso «a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro»
e una siffatta lettura (che dev’essere necessariamente coordinata, a
meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra
l’incipit e l’inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla
prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso
escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa
dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può
pertanto essere recuperato nell’ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il
risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla
necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(rimessi all’eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass.
17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141, 1° co.
cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del
sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore
dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla
condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve
intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte
umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
I PRINCIPI DI DIRITTO
19. Tanto premesso e considerato, possono essere formulati i
seguenti principi di diritto:
“l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo
trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste
dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela
rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del
vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
“la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al
traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti
coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia
verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e
la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti
dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;
“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è
esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.
20. Gli evidenziati contrasti interpretativi (refluenti, in parte,
anche sulla prima ratio espressa dalla sentenza impugnata) giustificano
la compensazione delle spese di lite.
21. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (nei termini di cui a Cass., S.U. n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13, se dovuto.
Roma, 13.9.2022
Il Consigliere est. Il Presidente
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