Colpa incidente stradale - Risarcimento danni incidenti mortali

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Colpa incidente stradale

Scontro tra veicoli: l’accertamento della colpa di un conducente libera l'altro dalla presunzione di corresponsabilità

 
Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884
FATTI DI CAUSA
1) B.A.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, la Generali Assicurazioni S.p.a., quale designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) e R.M., quale conducente e R.G., quale proprietario, dell'autovettura FIAT Punto targa (OMISSIS), con la quale, il giorno (OMISSIS), mentre era a bordo di biciletta elettrica, che ella conduceva, collideva a causa dell'affermata mancata concessione di precedenza da parte dell'auto, mentre ella aveva già impegnato la rotatoria all'incrocio tra (OMISSIS).

2) Nella contumacia dei convenuti R. e nel contraddittorio con la Generali Assicurazioni S.p.a., il Tribunale di Brescia, sulla base della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, accolse la domanda e condannò la Generali S.p.a. al pagamento in favore della B. di oltre trentottomila Euro.

3) La Corte di Appello di Brescia, adita dalla stessa B., ha confermato la decisione di primo grado, ugualmente sulla base della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2.

4) Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato ad unico motivo, B.A.M..

5) Resiste con controricorso la Generali Assicurazioni S.p.a..

6) La causa, fissata originariamente per la trattazione secondo il rito di cui all'art. 380 bis c.p.c. dinanzi alla Sezione VI di questa Corte, è stata rimessa, all'esito dell'adunanza del 17/09/2020, con ordinanza interlocutoria n. 21837 del 09/10/2020, alla pubblica udienza per la ritenuta sussistenza di questione meritevole di trattazione in detta sede.

6) Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza pubblica.

7) Il P.G. ha fatto pervenire conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha, quindi, ribadito in udienza detto opinamento.

Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
8) L'unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043-2054 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8.1) Il riferimento, contenuto nella parte finale del motivo, al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione è del tutto inammissibile, atteso che nell'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente il sindacato di legittimità soltanto in caso di omesso esame di fatto decisivo (Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629830 - 01 ed altre successive in termini: riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione).

8.2) Il motivo è, nondimeno, fondato, ove sia letto e qualificato come relativo all'applicazione del principio generale dell'art. 2054 c.c., sul quale, esso è, nella sua prima parte, incentrato (Cass. n. 09729 del 14/06/2012, non massimata, le cui affermazioni sono in questa sede in gran parte riprese).

8.3) La Corte territoriale ha, invero, escluso la configurabilità della colpa esclusiva del conducente dell'autovettura - cui pure ha riconosciuto una indiscutibile colpa, consistente quanto meno nel mancato rispetto dei segnale di "dare precedenza" - per l'impossibilità di affermare la carenza di colpa della conducente della bicicletta, in relazione al fatto che, anche nell'omissione della precedenza da parte dell'autovettura collidente, non poteva esimersi la B. dal fornire la prova dell'essersi uniformata alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e dal dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

8.4) La Corte d'Appello di Brescia ha, in sostanza, rilevato la prova certa della condotta colposa del conducente dell'autovettura e ritenuto non raggiunta quella sull'eventuale apporto di una potenziale condotta colposa di quello della bicicletta o non raggiungibile quella sulla carenza di colpa da parte di quest'ultima; e, su questa premessa, ha allora ritenuto impossibile evitare di applicare la presunzione di pari concorso in colpa prevista dal capoverso dell'art. 2054 c.c. e qualificato uguale l'apporto causale di entrambi alla causazione dell'evento dannoso.

8.5) Ciò posto, deve premettersi che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (giurisprudenza costante: Cass. n. 14358 del 05/06/2018 Rv. 649340 - 01 e Cass. n. 01028 del 25/01/2012 Rv. 621316 - 01).

Peraltro, la regola di diritto, applicata dalla Corte territoriale, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte e tra le più Cass. n. 20982 del 12/10/2011 Rv. 619383 - 01).

In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv. 620533 - 01). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 13672 del 21/05/2019 Rv. 654218 - 01, Cass. n. 09425 del 27/04/2011 Rv. 617824 - 01 e Cass. n. 09550 del 22/04/2009 Rv. 608197 - 01).

8.6) Erra, pertanto, la Corte territoriale ad applicare in modo automatico la presunzione del pari concorso nella determinazione dell'evento, dinanzi alla certezza del ruolo causale della condotta dell'investitore ed all'incertezza di un possibile ruolo di quella della controparte; ed in particolare essa erra a non valutare se il ruolo della condotta dell'investitore potesse appunto essere preponderante, se non perfino esclusivo, in relazione alla particolare avvistabilità ed evitabilità del veicolo investito, quali si desumono dalla congiunta considerazione dalle specifiche circostanze della fattispecie, tra cui:

- al conducente dell'autovettura risulta essere stata irrogata contravvenzione di cui all'art. 145 C.d.S., per omessa osservanza del segnale di dare precedenza;

- la biciletta elettrica condotta dalla B. aveva già impegnato la rotatoria, come risulta dal verbale dei vigili urbani;

- dal detto verbale non risulta in alcun modo che vi fosse una condotta di guida impudente da parte della B.;

- l'omessa considerazione della mancata presentazione a rendere interrogatorio formale da parte dei R. in una con le risultanze del rapporto della polizia urbana (i giudici di merito affermano che la mancata risposta non è corroborata da altri elementi: in realtà omettono di prenderli in considerazione essi stessi, in spregio all'art. 232 c.p.c., comma 1).

In questo contesto, è evidente l'erroneità della conclusione della Corte territoriale, in punto di applicazione della presunzione di colpa, per impossibilità di determinazione dell'eventuale apporto causale della condotta dell'investita e quindi per impossibilità di esclusione di quest'ultimo apporto, in presenza di elementi importanti, non adeguatamente valorizzati, a sostegno dell'opposta tesi dell'esclusiva o comunque preponderante colpa del conducente del veicolo investitore.

8.7) In sostanza, l'applicazione alla fattispecie della presunzione di cui al capoverso dell'art. 2054 c.c., deve definirsi scorretta: da un lato, per la possibilità di ricostruire con chiarezza le condotte di entrambi i conducenti e, di conseguenza, per la normale possibilità di ricostruire l'apporto causale di ognuno;

dall'altro lato, per la mancata verifica della esclusività o preponderanza del ruolo causale della condotta dell'investitore alla stregua delle evidenti particolarità della fattispecie.

8.8) In definitiva, la certezza della colpa nella condotta, purchè potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti.

Resta peraltro impregiudicato l'esito della rinnovata valutazione, purchè appunto in concreto, degli apporti causali delle condotte di entrambi, i conducenti, solo qui evidenziandosi la scorrettezza dell'applicazione per cosi automatica di una presunzione che doveva essere residuale.

8.9) Il ricorso è, pertanto, accolto.

8.10) La sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata al giudice dell'impugnazione di merito, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

8.11) La Corte di Appello di Brescia, quale giudice designato, provvederà a nuovo esame, in diversa composizione, sulla base di quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, a regolare le spese anche di questa fase di legittimità.

8.12) Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04: "Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono"), non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021
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